Last NewsPolizze catastrofali, c’è il rischio di vanificare la proroga al 31 marzo 2025
Fonte: Milano Finanza
Nonostante il differimento approvato con il decreto milleproroghe, sono ancora diversi gli aspetti poco chiari relativi all’obbligo per le aziende di sottoscrivere polizze assicurative per i danni derivanti da eventi catastrofali
Il Decreto milleproroghe, approvato dal Consiglio dei ministri, ha posticipato al 31 marzo 2025 l'obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali (polizze Cat Nat), originariamente previsto per il 31 dicembre 2024. Il rinvio si è reso necessario in attesa dell’approvazione del Decreto Mef-Mimit che dovrà stabilire le condizioni minime di copertura assicurativa e i requisiti tecnici necessari.
Gli aspetti ancora poco chiari
Questo provvedimento interministeriale, come sottolineato dall’Ivass, è un passaggio indispensabile per la concreta attuazione della normativa. Dovrà, infatti, definire quali calamità naturali ed eventi catastrofali saranno assicurati nonché gli aspetti tecnici delle polizze, come il premio, la franchigia, lo scoperto, il massimale e i limiti di indennizzo. Al riguardo, l’Authority ha pubblicato un report intitolato «Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali», nel quale vengono descritte le principali caratteristiche delle polizze offerte sul mercato e forniti suggerimenti utili ai player assicurativi
Il Consiglio di Stato, il 25 novembre scorso, ha segnalato che la disposizione transitoria di cui all’art. 11, comma 1, dello schema di regolamento Mef-Mimit, che prevede che «l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto», rendeva impraticabile l'obbligo di stipulare contratti assicurativi entro il termine prefissato del 31 dicembre 2024.
Tra gli aspetti ancora poco chiari su cui si è soffermato il Consiglio di Stato nel proprio parere vi è anzitutto la necessità di approvare il testo della convenzione da sottoscrivere con Sace, gestore della garanzia pubblica per conto dello Stato, che avrà la facoltà di riassicurare il rischio a condizioni di mercato.
È, inoltre, necessario chiarire quali soggetti siano tenuti all'obbligo assicurativo, in particolare in relazione alle ipotesi di usufrutto e affitto di azienda. Secondo l'ultima bozza di Decreto diffusa, sembra che sia stato chiarito che la copertura dovrà riguardare le immobilizzazioni «a qualsiasi titolo» impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa. Al riguardo, si osserva, tuttavia, come rimangano ancora da definire in modo esaustivo le diverse fattispecie che rientrano nell'obbligo di copertura.
Un ulteriore punto da risolvere riguarda l’entità massima dell’eventuale scoperto o franchigia a carico dell’assicurato, che la norma primaria stabilisce non debba superare il 15% del danno. Secondo il Consiglio di Stato, il comma 2 dell’art. 6 della bozza di Decreto «appare disomogeneo» rispetto alla Legge di Bilancio «introducendo espressamente deroghe rispetto al predetto limite del 15%. Tali deroghe non sembrano al momento trovare sicura copertura nell’art. 1, comma 105 per cui con il Decreto «possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104».
Per il massimo organo della giurisdizione amministrativa il potere di aggiornamento, infatti, «consiste in un potere di modificazione nel tempo per tenere conto di elementi e circostanze sopravvenuti, mentre nel caso di specie si è in presenza di una deroga al criterio legale operata in sede di prima applicazione».
I soggetti tenuti all'obbligo assicurativo
Si ricorda che i soggetti obbligati sono le imprese con sede legale in Italia, nonché quelle con sede legale all'estero che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese. In particolare, l’obbligo richiede alle aziende di sottoscrivere coperture assicurative per i danni ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali, come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio italiano.
È importante notare che l’assenza di copertura assicurativa comporterà l'esclusione dall'assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario, anche in caso di eventi calamitosi e catastrofali. Si auspica a questo punto che l'approvazione del Decreto attuativo avvenga entro il 31 dicembre prossimo. In difetto e nonostante l’intervento del Milleproroghe, richiamando peraltro quanto già evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, l’obbligo di stipulare un’assicurazione Cat Nat entro il 31 marzo 2025 risulterebbe di nuovo non attuabile, vanificando il maggior termine introdotto.