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È onere dell’appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art.125 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L. in materia di contratti pubblici, del 12 aprile 2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi.
Danni di esecuzione
Il massimale non potrà essere inferiore a quello previsto per la responsabilità civile verso terzi.
Responsabilità civile verso terzi
L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato servizio di vigilanza continua o del tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate.
Il massimale di copertura non potrà essere inferiore a: € 2.582.285,00
La polizza deve avere le seguenti caratteristiche:
– Il massimale minimo per ogni persona eventualmente deceduta o che abbia subito lesioni personali, dovrà essere non inferiore a € 2.582.285,00
– Il massimale minimo per eventuali danni a cose, anche se appartenenti a più persone, dovrà essere non inferiore a € 2.582.285,00
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